Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 28 novembre 2019/G.U. n. 24 del 30 gennaio 2020, rende operative analoghe agevolazioni per persone fisiche e giuridiche anche in caso di erogazioni liberali in natura destinata agli Enti del Terzo Settore, alle Onlus (previste dall’articolo 83 del D. Lgs. 117/17) e ne definisce le modalità.
L’ammontare delle erogazioni liberali in natura è definito sulla base del Valore Normale del bene donato.
Nel caso di Beni Strumentali il cui costo sia ammortizzato in più annualità si fa riferimento al valore residuo.
Nel caso di Beni o Servizi si fa riferimento al minor valore tra quello normale del bene e quello attribuito alle rimanenze.
Vi sono poi due casi in cui il donatore, per godere dei benefici fiscali, deve sottoporre il bene donato ad una perizia giurata realizzata non più di tre mesi prima della donazione del bene: quando il valore del bene è superiore a 30.000 euro e, quando, per sua natura, non sia possibile desumerne il valore in base a criteri oggettivi come quelli prima richiamati.
In ogni caso le donazioni in natura dovranno essere accompagnate da documentazione scritta in cui:
– il donatore dovrà descrivere analiticamente i beni donati, indicandone i relativi valori e, qualora sia richiesto sulla base di quanto sopra richiamato, allegando la perizia giurata con la stima dei valori dei beni;
– l’ente di Terzo settore che riceve la donazione dovrà dichiarare che i beni donati saranno utilizzati per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale