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Lascito Testamentario

Fare testamento a favore di Artaban Onlus (Organizzazione no profit) è una scelta di generosità che si protrae nel tempo, un mezzo concreto per trasmettere i propri valori e contribuire, dopo la vita, a sostenere e dare continuità ai progetti dell’ente stesso volti a migliorare la vita di chi ne ha veramente bisogno. Disporre del proprio patrimonio, in tutto o in parte, per il tempo in cui si sarà cessato di vivere, è possibile attraverso il testamento. Il testamento è un atto semplice, libero, sempre revocabile.

 

Con il testamento si ha la possibilità di decidere come destinare quanto si possiede, nel rispetto della legge, che tutela particolari categorie di soggetti, detti legittimari, ai quali riserva, comunque, una quota di eredità. Nel caso vi sia l’esistenza di legittimari (il coniuge o il soggetto unito civilmente, i figli o, in assenza di questi, i propri genitori) al testatore viene tuttavia riconosciuta la libertà di decidere come destinare una parte di beni, la “quota disponibile” del patrimonio, cioè la parte di eredità che il testatore può lasciare a chiunque. In assenza di eredi legittimi si può destinare come si vuole il proprio patrimonio ma, in assenza di un testamento che disponga in altro modo, l’eredità andrà ai parenti entro il 6° grado (o, in mancanza di parenti, allo Stato). Nel testamento è possibile ricordare le persone che si amano e allo stesso tempo destinare una quota dei propri beni o il proprio patrimonio a favore di Organizzazioni no profit (Artaban Onlus) Le disposizioni testamentarie a favore di una Organizzazione no profit (Artaban Onlus) non sono soggette ad alcun tipo di imposta.

COSA SI PUÒ LASCIARE ALL’ASSOCIAZIONE

Ai fini della validità del lascito è necessario indicare con chiarezza l’Associazione beneficiaria, alla quale si può lasciare:

  • Una somma di denaro (destinata eventualmente ad uno scopo preciso), titoli, azioni, buoni postali, fondi di investimento.
  • Beni mobili come quadri, opere d’arte, gioielli, arredi.
  • Beni immobili come appartamenti, terreni, fabbricati ecc.
  • Il proprio TFR (nel caso non vi siano eredi quali coniugi, figli e parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado a carico del lavoratore).
  • La Polizza Vita, indicando, in caso di decesso, Artaban Onlus quale beneficiaria (il premio della polizza vita non rientra nel patrimonio ereditario, pertanto, l’assicurato può decidere liberamente chi ne sarà il beneficiario senza alcun vincolo nei confronti degli eredi legittimi e senza necessità di redigere testamento. È sufficiente indicare il nome dell’Associazione all’atto di stipula dell’Assicurazione e darne notizia al beneficiario.

LE FORME DI TESTAMENTO

Si può scegliere di scrivere il testamento di proprio pugno (testamento olografo), farlo redigere da un notaio alla presenza di due testimoni (testamento pubblico) o consegnare in deposito al notaio un testamento in busta chiusa (testamento segreto).

IL TESTAMENTO OLOGRAFO

Scritto dal testatore integralmente di proprio pugno (a mano) su un qualunque foglio, per essere valido, deve contenere la data (giorno, mese ed anno) e la firma (nome e cognome) alla fine delle disposizioni e deve riportare in modo chiaro e semplice le proprie volontà. Ogni beneficiario va indicato con chiarezza e precisione affinché sia individuato in modo inequivocabile.

Eventuali modifiche dovranno essere scritte, datate e sottoscritte di proprio pugno e poste in calce al testamento. Il testamento dovrà essere conservato dallo stesso testatore in un luogo sicuro o consegnato ad una persona di fiducia, o affidato ad un notaio.

IL TESTAMENTO PUBBLICO

Redatto da un notaio che riceve le volontà del testatore,  alla presenza di due testimoni, una volta sottoscritto, viene conservato presso la sede del notaio e, a fine attività del notaio, presso l’Archivio Notarile.

IL TESTAMENTO SEGRETO

Il contenuto del testamento segreto rimane sconosciuto anche al notaio, che si limita a ricevere la scheda testamentaria alla presenza di due testimoni e a conservarla. Può venire consegnato dal testatore al notaio già sigillato, o venire sigillato dal notaio nel momento in cui lo riceve. Il testamento segreto può essere scritto interamente di proprio pugno dal testatore e sottoscritto in calce dallo stesso ma è valido, altresì, se scritto da terzi o a macchina, o con il computer, purché firmato dal testatore in ogni mezzo foglio. È valido anche se non reca alcuna data.

MODIFICA DEL TESTAMENTO

Il testamento può in ogni momento essere modificato o revocato con un nuovo testamento.
Si può sostituire un testamento olografo con uno pubblico e viceversa.
Il testamento rimane sempre valido fino a quando non viene revocato espressamente (es: “… il presente sostituisce e annulla i precedenti, e in particolare il testamento scritto in data …”) o implicitamente (per incompatibilità) con un testamento scritto in una data posteriore (più recente).

ESCUTORE TESTAMENTARIO

Chi stipula un testamento può nominare tra le persone di sua fiducia un “esecutore testamentario”, vale a dire una persona che verifichi che le disposizioni di ultima volontà siano eseguite correttamente Può essere esecutore anche un erede o un legatario.